lun apr 19, 2010 13:17
lun apr 19, 2010 14:35
gio apr 22, 2010 11:06
gio apr 22, 2010 20:35
gio apr 22, 2010 21:51
mar giu 08, 2010 19:30
mar giu 08, 2010 20:49
mar giu 08, 2010 22:41
Articolo 10, comma 1:
Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
Articolo17, comma 8:
Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
mer giu 09, 2010 08:12
mar giu 22, 2010 10:32
mar giu 22, 2010 15:20
mar mag 29, 2012 23:54
sab lug 28, 2012 21:45
dom lug 29, 2012 12:19
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