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ven gen 19, 2007 15:40
Una sentenza chiarisce i termini per i quali si può essere perseguiti per certi download. E quelli per i quali non è contestabile alcun reato. Il profilo giuridico
Cassazione: scaricare non è reato
Roma - Ancora una sentenza in materia di diritto d'autore, software e download. Stavolta a pronunciarsi è la Terza Sezione della Corte di Cassazione, che lo scorso 9 gennaio ha emesso la sentenza n. 149. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi a seguito di ricorso avverso sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, sentenza di conferma della pronuncia di colpevolezza di due studenti in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis e 171 ter legge diritto d'autore (la famigerata n. 633/41).
L'attuale previsione normativa
Anzitutto è bene ricordare che dopo le varie e spesso ravvicinate modifiche, ad oggi le due disposizioni di legge si sono "assestate" sulle seguenti versioni: l'art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
L'art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
Per primo grado e Corte di Appello gli imputati erano colpevoli...
I giudici dei procedimenti precedenti avevano ravvisato entrambi i reati nei confronti di due soggetti che avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito ftp mediante un PC esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano sostanzialmente effettuati download di programmi ed opere cinematografiche tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Tali programmi una volta scaricati potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano un accesso al server, conferendo a loro volta altro materiale informatico sul server stesso.
La punibilità degli imputati era basata sull'osservazione che l'attività da loro posta in essere implicava come passaggio obbligatorio, la duplicazione dei programmi relativi alle opere protette - violazione del diritto d'autore per trarne profitto - ed il successivo download, violativo del diritto d'autore in quanto fatto commesso per uso non personale (disponibilità a favore dei terzi) con fini di lucro.
... secondo la Cassazione invece...
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all'art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.
Per quanto concerne invece il reato di cui all'art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti il legislatore, che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d'autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.
Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.
Interessante conclusione anche alla luce della continua incertezza vigente nella materia.
ven gen 19, 2007 19:32
Altro che incertezza.. confisione allo stato puro!
per scuola stavo studiando queste leggi e, mano mano che le studio, ne comprendo sempre di meno.
Ieri sul Nova 24 (giornale che parla di informatica allegato il giovedi al sole 24 ore
Ndr) parlava del cancellare prove (file scaricati illegalmente) da un computer si rischia una pena da tre mesi a tre anni.. poi se tieni i file sul computer non ti dicono nulla?!?
si decidessero una buona volta..

una legge precisa e la tassa della Siae più bassa

e vedranno che ci saranno più persone che gli comprano la roba originale..
ven gen 19, 2007 23:18
certo perç che una volta cancelato un file, se ne sposto uno buono in quella posizione e poi deframmento voglio proprio vedere chi trova qualcosa...
sab gen 20, 2007 11:55
Io ad essere sincera non ho ancora capito una cosa... che intendono questi bravi signori quando dicono per profitto?
E' vago come concetto.. perchè in teoria traggo profitto anche solo non comprando un cd ma scaricandomelo per uso personale... sarebbe profitto anche solo scaricarsi un cd, ascoltarlo e poi cancellarlo. In teoria in questo modo io avrei ascoltato quello che mi interessava.. e non avrei comunque comprato il cd originale.
Quindi.. io sarò un po' lenta a capire le cose ma... alla fine profitto e lucro per loro sono la stessa cosa?
Adesso se uno non persegue il lucro ma solo il profitto non viene perseguito dalla legge?
Ad essere sincera.. ancora non ci capiscoun grnachè... :S
sab gen 20, 2007 13:35
Credo che sia profitto quando scarichi per uso personale (divertimento, apprendimento e così via), mentre il lucro si ha quando ciò che scarichi lo rivendi pure.
A parte ciò, 'sta sentenza é interessante...
dom gen 21, 2007 14:11
alla fine si scarica tutto allo stesso modo....non ha senso che il ragazzo di 13 anno che scarica una canzone rischi 6 mesi di carcere..
lun gen 22, 2007 00:30
la legge è stata cambiata dalla precedente dando un significato di "guardagno personale" ovvero se scarichi qualcosa non hai lucro finchè non lo vendi ma hai un profitto dato che risparmi soldi non comprandola (non vai al cinema e vedi un film) almeno questo era l'interpretazione della legge..
il problema è che da quando stava per uscire (e fatevelo dire da una persona che ha cercato la bozza della legge

) non si è mai capito il vero significato.. anche perchè, come mi ha fatto notare un mio amico, rischi meno uccidendo una persona con una moto ad acqua che scaricando un film..
ah.. ci sono dei sistemi per leggere le tracce sull'hard disk fino a 32 formattazioni.. attraverso la carica elettromagnetica che rimane sul disco.. il consigno che danno è quello di distruggere brutalmente l'hard disk per cancellare i file (P.s. = gli hard disk resistono alle bevande dolci e appiccicose, alla furia distruttiva di un bambino piccolo e anche ad un
martello a due mani
alla apple c'è un'addetto alla trapanazione degli hard disk...
lun gen 22, 2007 09:43
vero, ma il costo per recuperare tali informazioni è alto e non credo che ci siano persone disposte a pagarlo per beccare un singolo utente con un paio di mp3 o di film.
7 anni fa la ditta per la quale lavoravo pagò 6.000.000 per ripristinare i dati da un hard Disk di un portatile finito in un rogo