ven feb 09, 2007 11:52
ven feb 09, 2007 13:01
Xyatha ha scritto:No, Khelden, non dimentico proprio niente.
Stavo parlando del matrimonio civile.
Sei tu che dimentichi di controllare quello di cui parli prima di intervenire a cavolo.
ven feb 09, 2007 13:12
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
ven feb 09, 2007 13:29
ven feb 09, 2007 14:37
ven feb 09, 2007 15:17
ven feb 09, 2007 16:52
Xyatha ha scritto:Khelden, l'articolo che hai citato e' corretto, ma non e' l'unico articolo del matrimonio (e' piuttosto evidente che mancano alcune cose: ad esempio, dove e' la necessita' della diversita' di sesso? Se fosse solo quello che hai postato tu...).
Ce ne e' un altro che regola l'impotentia generandi e l'impotentia coeundi, come ti ho segnalato.
Xyatha ha scritto:Ti potrei anche trovare il numero dell'articolo, ma la verita' e' che ho gia' messo via la roba di Medicina Legale e non mi va di scartabellarmi tutto l'archivio dei miei appunti e delle mie dispense.
Xyatha ha scritto:Per quello che riguarda il fatto che il matrimonio abbia finalita' procreative, non c'e' SCRITTO, ma si evince tranquillamente dal fatto che l'impotentia generandi sia causa di nullita' matrimoniale.
ven feb 09, 2007 20:08
ven feb 09, 2007 21:06
ven feb 09, 2007 21:28
sab feb 10, 2007 00:26
sab feb 10, 2007 00:56
sab feb 10, 2007 00:57
sab feb 10, 2007 09:45
Xyatha ha scritto:Tutto corretto, continua ad essere mancante la parte che dico io. Per il resto e' tutto perfetto.
Ah, Khelden, mi fa piacere sapere che non te ne importa, perche' se lo pensavo prima certo adesso ancora di piu' non sono disposta a perdere tempo per uno che mi replica con insulti cosi' forti da obbligare il Muze a intervenire personalmente per cancellarli.
Au Revoir.
Xyatha ha scritto:Mi autocorreggo.
Ve l'ho trovata, cosi' potete andare a guardare e non discutete piu'.
E' la legge n.150/1975, Articolo 123, comma 2, che prescrive che l'impotentia generandi e' causa di nullita' matrimoniale se dipende da mancanza fisica di un organo e purche' denunciata rigorosamente entro i 3 mesi dalla scoperta.
Spero che questo chiuda la storiella, eh?^^
sab feb 10, 2007 10:57
Addirittura va scoperto l'altarino della inaffrontabilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 107 c.c. nella parte in cui non prevede che il matrimonio possa essere contratto tra persone dello stesso sesso. Il matrimonio è consortium omnis vitae, l'unione di due esistenze; i suoi fini fondamentali sono riassunti dagli obblighi di fedeltà e di coabitazione, di assistenza morale, di collaborazione, contribuzione e assistenza materiale, fini ai quali è estranea la prospettiva, solo eventuale, della procreazione. La stabile convivenza omosessuale che persegua le stesse finalità non è una situazione diversa, da trattare in maniera diseguale. A tal proposito, l'irrealizzabilità di tale fine non costituisce, impedite essendone le parti, una causa di nullità del vincolo, e solo in certi casi (impotentia coeundi) di annullabilità per errore essenziale (diversamente, ante la l. 150/1975, l'art. 123, comma 2, sulla impotentia generandi, pur sempre causa di mera annullabilità da denunziare nel rigorosissimo termine di tre mesi, e purché dipendesse dalla mancanza di organi necessari alla procreazione). Tale finalità, il canonico bonum prolis, è la sola che sorregga la necessaria eterosessualità delle nozze (14). Ma, come visto, non è essenziale.