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MATRIMONI GAY
Sondaggio concluso il gio set 08, 2005 05:07
UNIONI GAY SI 82%  82%  [ 18 ]
UNIONI GAY NO 18%  18%  [ 4 ]
Voti totali : 22
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MessaggioInviato: dom nov 20, 2005 20:25 
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Iscritto il: mer apr 27, 2005 18:16
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Nilreil ha scritto:
Confermo anche io che di tutte le persone adottate che ho conosciute non ho mai sentito nessuno essere preso in giro per quello, anche perche' non e' motivo di derisione, senza contare che non e' detto che gli amici sappiano sempre che il loro amichetto e' adottato (salvo casi evidenti come per i bambini di altre etnie).


Mi volete dire che un bambino adottato e' considerato uguale ad un bambino standard??? Cioe' gli amichetti non hanno mai detto: lo sai che lui e' adottato povero??.....facendolo sentire cmq diverso???.....su su un po' di realismo......bella la storiadella menzogna, crescere un bambino con bugie, davvero ottima educazione mi compiaccio.....il bambino prima o poi verra' a saperlo ..... atti medici....documenti per il matrimonio....malattie varie...etc etc bello scopriro cosi' si...e nel momento della scoperta non sara' un trauma???? :shock:

_________________
.......sali sulle cime delle cose vere e magicamente lasciati cadere......abbracciami e' questo ciò di cui ho bisogno.
Ed io rinascero', fra tutta questa polvere ti ritrovero', splendente diventero'..........acqua di sorgente fra tutta questa gente......un viaggio della mente..........vincerò!!!!!


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MessaggioInviato: dom nov 20, 2005 20:28 
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Iscritto il: dom set 18, 2005 19:36
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Non ho detto che il bambino non lo sa, ho detto che gli amici del bambino non lo sanno, mentre sarebbe un po' difficile nascondere di avere due genitori dello stesso sesso. E cmq no, non ho mai sentito nessuno che gli e' stato fatto notare di essere adottato o quanto meno non con regolarita'. E comunque la diversita' tra un bambino adottato e uno con i propri genitori e' molto minore rispetto a un bambino con i propri genitori e uno adottato da due genitori dello stesso sesso.
=^;^=

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MessaggioInviato: dom nov 20, 2005 20:34 
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Iscritto il: sab apr 17, 2004 00:18
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Shiva ha scritto:
Si ma la costituzione basata su principi democratici e' quella che dovrebbe garantire le pari opportunita' scusa se ho saltato un passaggio cmq il risultato non cambia :wink:

Eheh, vabbè, in realtà ogni forma di governo potrebbe garantirla! ;) È una questione di valori, non di tipo di governo!
Ma lascia perdere le pinnicche di Khelden :P

Una cosa non condivido:
shiva ha scritto:
il bambino dei gay puo' capire che l'amore e' quello che conta e non l'etichetta o il significato dei termini ma solo la concretezza del vissuto......cioe' dovrebbe comprendere cos'e' a superficialita' e disprezzarla

Io credo che spesso un bambino non sia davvero capace di capire o sopportare. Si ritroverebbe a subire la cosa, senza sapere perchè.

_________________
Nell'anno 1969 è bastata la potenza di calcolo di due Commodore 64 per mandare con successo una navicella sulla Luna.
Nell'anno 2003 è necessario un Pentium 4 a 2 Ghz per far funzionare bene Windows XP.
...Qualcosa deve essere andato storto!


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MessaggioInviato: lun nov 21, 2005 09:52 
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Iscritto il: mer apr 27, 2005 18:16
Messaggi: 876
borgata ha scritto:
Shiva ha scritto:
Si ma la costituzione basata su principi democratici e' quella che dovrebbe garantire le pari opportunita' scusa se ho saltato un passaggio cmq il risultato non cambia :wink:

Eheh, vabbè, in realtà ogni forma di governo potrebbe garantirla! ;) È una questione di valori, non di tipo di governo!
Ma lascia perdere le pinnicche di Khelden :P

Una cosa non condivido:
shiva ha scritto:
il bambino dei gay puo' capire che l'amore e' quello che conta e non l'etichetta o il significato dei termini ma solo la concretezza del vissuto......cioe' dovrebbe comprendere cos'e' a superficialita' e disprezzarla

Io credo che spesso un bambino non sia davvero capace di capire o sopportare. Si ritroverebbe a subire la cosa, senza sapere perchè.



Beh oddio tra uno stato democratco e uno dittatoriale credo ci sia una bella differenza no??? :wink:

Secondo me state pensando da adulti trasportati nel corpo di un bambino.
Il bambino non e' uin grado di capire nulla e non sa il perche' di niente appunto esistono i genitori che sono educatori appunto esiste la crecsita che non e' altro che il confronto con il mondo e le sue diversita'.
Il bambino capisce quello che gli viene spiegato se nessuno gli spiegasse perche' il fuoco brucia secondo voi lo capirebbe perche' nasce gia' coscente di cio'???
Quindi i preconcetti nascono dagli imput che il bambino riceve dai noi adulti, la concezione del bene e del male la formiamo noi e il bimbo ricevera' per vero quello che gli verra' mostrato come tale, solo piu' avanti quando capace di pensare per se avra' la possibilita' di comprendere da solo se quello che gli e' stato insegnato corrisponde al vero rispetto alla propria persona e ai propri pensieri.

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MessaggioInviato: lun nov 21, 2005 10:18 
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Iscritto il: mer apr 27, 2005 18:16
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Nilreil ha scritto:
Non ho detto che il bambino non lo sa, ho detto che gli amici del bambino non lo sanno, mentre sarebbe un po' difficile nascondere di avere due genitori dello stesso sesso. E cmq no, non ho mai sentito nessuno che gli e' stato fatto notare di essere adottato o quanto meno non con regolarita'. E comunque la diversita' tra un bambino adottato e uno con i propri genitori e' molto minore rispetto a un bambino con i propri genitori e uno adottato da due genitori dello stesso sesso.
=^;^=


Ed io ho detto che trovo brutalmente errato crescere un bambino nella menzogna facendogli credere quello che non e' e che prima o poi scoprira' e penso anche che non ci sia proprio nulla da nascondere perche' nascondere qualcosa e' errato. E poi scusa perche' agli amici viene nascosto il fatto di essere adottati se e' cosi' tanto "normale" esserlo?E perche' i genitori adottivi attendono che il bambino sia adulto prima di rivelare la sua condizione di figlio adottato se e' tanto "normale"?

Stai tornando a pensare che la tua valutazione di cosa sia meglio o peggio sia quella universale....tu stai decidendo in assoluto che una cosa e' piu' giusta e una piu' sbagliata e ripeto questo non lo condivido assolutamente in quanto nessuno puo' decidere in assoluto cosa sia piu' normale perche' la normalita' assoluta non esiste.

Esempi stupidi ma ben esplicativi:
Perche' in cina il cane e' considerato un alimento normale e qui da noi no?
Perche' in india non si mangia la mucca mentre per noi e' un'alimento base?
Perche' avere piu' mogli in alcuni posti e' normale mentre in altri e' considerato reato?

Potrei andare avanti in eterno a portare esempi piu' o meno importanti (sempre che il mio concetto di importanza sia assoluto ma non penso in quanto l'importanza delle cose e' soggettiva come la normalita') che facciano capire che una normalita' assoluta non esiste e che nessuno puo' decidere per gli altri.....o ti senti di essere cosi' tanto nella ragione assoluta da poter decidere anche questo?

Altra cosa.......in alcuni paesi (vedi quelli dell'europa del nord) matrimoni gay ed adozioni gay sono gia' possibili da svariati anni e non mi sembra che tali stati si siano estinti o che abbiano creato bambini disturbati, questo per smentire cio' che dici.
Quello da combattere e' l'ignoranza e la presunzione di essere sempre nella verita' assoluta e capire che qualsiasi forma di discriminazione, verso realta' non dannose per il prossimo, andrebbe eliminata.

HAI SCRITTO:
E comunque la diversita' tra un bambino adottato e uno con i propri genitori e' molto minore rispetto a un bambino con i propri genitori e uno adottato da due genitori dello stesso sesso

Noti che anche tu che stai confermando le mie tesi? Genitore adottivo DIVERSO da quello naturale (se fossi coerente con i tuoi pensieri capendo che la cosa altera la normalita' creando quindi problemi non dovresti voler permettere neanche questo) poi stai stabilendo che questo e' passabile mentre quello gay no in quanto TROPPO DIVERSO (secondo i tuoi schemi pensandoli quelli giusti)....se la normalita' e' unica tutte le differenze sono uguali nella stessa maniera visto che la vera normalita' e' 1 sola e andrebbe seguita.....poi vogliamo dire che esistono differenze che si avvicinano maggiormente alla normalita' per giustificare i propri pensieri??? Beh allora 100 euro veri, 100 euro fatti bene molto simili all'originale cmq falsi , 100 euro falsi..........che facciamo teiamo i primi due visto che comunque sono molto simili no? EH no???? L'originale e' uno e tutti gli altri sono non giusti ...... neanche con tanti giri di belle parole.....la normalita' e l'autenticita' delle cose e' unica no??? :lol:

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MessaggioInviato: lun nov 21, 2005 10:47 
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Iscritto il: mer apr 27, 2005 18:16
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Questa la legge sulle adozioni in vigore dove non troverete i termini MAMMA e PAPA' (come dicevo) ma il termine GENITORE (del quale avevo spiegato il significato). Troverete le risposte alle domande che mi avete fatto precisazioni su imprecisioni commesse da Nilreil, tipo "Un bambino non puo' rifiutare di essere adottato".
Troverete anche chiaro che la legge cita esplicitamente che la tutela dell'adozione deve essere garantita senza esclusioni di razze, religioni, sessi etc etc etc principio base della costituzione e addirittura si parla anche di GENITORE e non solo di GENITORI.

Legge 28 marzo 2001, n.149

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2001, n.96)



Titolo I
Diritto del minore alla propria famiglia


Articolo 1


1.Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge n.184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge 184, è sostituita dalla seguente: «Principi generali».
3. L’articolo 1 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tale fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e dei limiti delle risorse finanziarie disponibile, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento».



Titolo II
Affidamento del minore


Articolo 2


1. All’articolo 2 della legge 184 sono premesse le seguenti parole: «Titolo Ibis. Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi».


Articolo 3


1. L’articolo 3 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3. – I. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».


Articolo 4


1. L’articolo 4 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».


Articolo 5


1. L’articolo 5 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».


Titolo III
Dell’adozione


Capo I
Disposizioni generali


Articolo 6


1. L’articolo 6 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6. – 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’aver già adottato un fratello dell’adottando o il far richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 104/92, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati.


Articolo 7


1. L’articolo 7 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7. – 1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento».


Capo II
Della dichiarazione di adottabilità


Articolo 8


1. L’articolo 8 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell’articolo 10».


Articolo 9


1. L’articolo 9 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria che risultino in situazioni di abbandono, specificandone i motivi
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e l’apertura della procedura di adottabilità».


Articolo 10


1. L’articolo 10 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».


Articolo 11


1. All’articolo 11, primo comma, della legge 184, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».


Articolo 12


1. All’articolo 12, quinto comma, della legge 184, le parole «ai sensi del secondo comma dell’articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell’articolo 10».


Articolo 13


1. L’articolo 14 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14. – 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune».


Articolo 14


1. L’articolo 15 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17».


Articolo 15


1. L’articolo 16 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».


Articolo 16


1. L’articolo 17 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello sezione per i minorenni entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».


Articolo 17


1. L’articolo 18 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni».


Articolo 18


1. L’articolo 21 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato».


Capo III
Dell’affidamento preadottivo


Articolo 19


1. L’articolo 22 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 104/92, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 104/92.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro 120 giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di 120 giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale».


Articolo 20


1. L’articolo 23 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23. – 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».


Capo IV
Della dichiarazione di adozione


Articolo 21


1. L’articolo 25 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di far luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge, nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».


Articolo 22


1. L’articolo 26 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se far luogo o non far luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della definitività della sentenza».


Articolo 23


1. All’articolo 27, secondo comma, della legge 184, le parole «ai sensi dell’articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’articolo 25, comma 5».


Articolo 24


1. L’articolo 28 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».


Titolo IV
Dell’adozione in casi particolari


Capo I
Dell’adozione in casi particolari e dei suoi effetti


Articolo 25


1. L’articolo 44 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 104/92, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».


Articolo 26


1. L’articolo 45 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione».


Articolo 27


1. L’articolo 47 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 47. – 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.

3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante».


Articolo 28


1. L’articolo 49 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».


Capo II
Delle forme dell’adozione in casi particolari


Articolo 29


1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge 184 è sostituita dalla seguente:
«a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;».


Titolo V
Modifiche al titolo VIII del libro primo del codice civile


Articolo 30


1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 313. – (Provvedimento del tribunale) – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».


Articolo 31


1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 314. – (Pubblicità) – La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni».


Titolo VI
Norme finali, penali e transitorie


Articolo 32


1. All’articolo 35, comma 4, della legge 184, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge 184, le parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di disconoscimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge 184, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».

Articolo 33


1. All’articolo 43, primo comma, della legge 184, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».


Articolo 34


1. L’articolo 70 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da 500mila a 2 milioni 500mila lire.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da 500mila a 5 milioni di lire».


Articolo 35


1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è punto con la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l’affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da 500mila a 5 milioni di lire».


Articolo 36


1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 200mila a 2 milioni di lire».


Articolo 37


1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge».


Articolo 38


1. L’articolo 80 della legge 184 è sostituito dal seguente:
«Articolo 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 917/86, e successive modificazioni, all’articolo 6 della legge 903/77, e alla legge 53/00, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».


Articolo 39


1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il ministro della Giustizia e il ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all’interesse del minore, in particolare per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge.


Articolo 40


1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il ministero della Giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del ministro della Giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Articolo 41


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».


Tengo a precisare che non ho studiato legge, che sono un pperfetto ignorante in materia e che mi limito a leggere cercando di interpretare con il mio buon senso (ripeto mio personalissimo buon senso che se viene confermato dalle leggi vigenti mi rende orgoglioso :oops: )

_________________
.......sali sulle cime delle cose vere e magicamente lasciati cadere......abbracciami e' questo ciò di cui ho bisogno.
Ed io rinascero', fra tutta questa polvere ti ritrovero', splendente diventero'..........acqua di sorgente fra tutta questa gente......un viaggio della mente..........vincerò!!!!!


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Ekkekribbio... non c'era una pagina da linkare? :shock:

Shiva ha scritto:
Beh oddio tra uno stato democratco e uno dittatoriale credo ci sia una bella differenza no??? :wink:

Certo, ci mancherebbe. Ma per quanto difficile, niente vieta in linea teorica ad un dittatore di avere una politica illuminata e garantire quindi pari opportunità alle minoranze.

Shiva ha scritto:
Secondo me state pensando da adulti trasportati nel corpo di un bambino. [....]

Io credo che un bambino abbia bisogno di anni per assimilare certi valori, e li faccia propri solo ad una certa età.
Insomma, prova un anno a non dare i regali di natale al bambino, e a spiegargli che li hai dati ai bambini poveri perchè ne avevano più bisogno.
Anche se fino ad allora gli hai insegnato la generosità, come credi prenderebbe la cosa?
Secondo me in questo caso sei proprio tu che metti un adulto nel cervello dei bambini, attribuendogli capacità di comprensione che non hanno ancora.

_________________
Nell'anno 1969 è bastata la potenza di calcolo di due Commodore 64 per mandare con successo una navicella sulla Luna.
Nell'anno 2003 è necessario un Pentium 4 a 2 Ghz per far funzionare bene Windows XP.
...Qualcosa deve essere andato storto!


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borgata ha scritto:
Ekkekribbio... non c'era una pagina da linkare? :shock:

Shiva ha scritto:
Beh oddio tra uno stato democratco e uno dittatoriale credo ci sia una bella differenza no??? :wink:

Certo, ci mancherebbe. Ma per quanto difficile, niente vieta in linea teorica ad un dittatore di avere una politica illuminata e garantire quindi pari opportunità alle minoranze.

Shiva ha scritto:
Secondo me state pensando da adulti trasportati nel corpo di un bambino. [....]

Io credo che un bambino abbia bisogno di anni per assimilare certi valori, e li faccia propri solo ad una certa età.
Insomma, prova un anno a non dare i regali di natale al bambino, e a spiegargli che li hai dati ai bambini poveri perchè ne avevano più bisogno.
Anche se fino ad allora gli hai insegnato la generosità, come credi prenderebbe la cosa?
Secondo me in questo caso sei proprio tu che metti un adulto nel cervello dei bambini, attribuendogli capacità di comprensione che non hanno ancora.


Beh se lo abitui cosi' il suo concetto di normalita' sara' quello che a Natale i regali vanno ai bambini poveri quindi........
Come fa a sentire la mancanza di qualcosa se non l'ha avuta o se lo hai abituato che non e' routine averla?
Bambino che mangia ostriche fin da piccolo.....se non potra' piu' averne ne sentira' la mancanza.......la maggiorparte dei bambini non mangiano ostriche e non mi sembrano che ne facciano esplicita richiesta palesando problemi per questo.
Idem per altro.....i bambini amano patate fritte coca cola etc.......il genitore spiega che in dosi eccessive fanno male quindi limita il bambino nell'assunzione di tali cibi.....si creano disagi per questo?
Si chiama, come ho gia' detto EDUCAZIONE e INSEGNAMENTO di valori e abitudini che appunto noi adulti trasmettiamo ai bambini.
Se insegneremo ai nostri figli che qualcosa e' normale loro la vedranno come tale, i bambini non sono cattivi come dite voi i bambini sono solo smaliziati e sinceri nelle loro manifestazioni e l'oggetto di tali manifestazioni sono gli insegnamenti ricevuti, se dirai a tuo figlio che i gay sono uguali agli altri e lo crescerai con questa convinzione pensi che quando ne incontrera' uno ci fara' caso rimanendo a bocca aperta o si comportera' in maniera consueta come fanno tutti i bambini che incontrano qualcosa che conoscono?

Siamo noi a creacrli i preconcetti, non sono i preconcetti ad essere insiti nell'uomo.

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.......sali sulle cime delle cose vere e magicamente lasciati cadere......abbracciami e' questo ciò di cui ho bisogno.
Ed io rinascero', fra tutta questa polvere ti ritrovero', splendente diventero'..........acqua di sorgente fra tutta questa gente......un viaggio della mente..........vincerò!!!!!


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Shiva ha scritto:
se dirai a tuo figlio che i gay sono uguali agli altri e lo crescerai con questa convinzione pensi che quando ne incontrera' uno ci fara' caso rimanendo a bocca aperta o si comportera' in maniera consueta come fanno tutti i bambini che incontrano qualcosa che conoscono?


E sta proprio qui il problema, caro Shiva.
Certe persone NON vogliono dire così ai loro figli perchè non lo pensano. Se lo pensassero non avrebbero problemi a vedere coppie omo sposate, o che adottano un bimbo.
E' impossibile, che io (non io Muzedon, un io generico), che voglio discriminare i gay, insegni ai miei figli a rispettarli. ;)

Il problema di fondo è questo: chi li discrimina (si può dire quello che si vuole... si leggono belle parole, ma poi se non gli riconosci pari diritti è discriminazione) vedrà sempre in loro "diversi", ed insegnerà il suo modo di vedere ai figli, e così via, a meno di eccezioni (figli particolarmente intelligenti? :P)

Il mondo ci insegna una cosa: il "diverso" da noi fa paura ai deboli di spirito. Chi non ha nulla da temere non ha paura. Io non ho nulla da temere dai gay, non minano la stabilità dell'universo nè la continuazione della razza umana (essendo una piccola percentuale rispetto alla totalità... e poi chi ci dice che la continuazione della nostra infida razza sia il futuro migliore per il mondo?)

Purtroppo è vero, molte persone si rinchiudono dietro preconcetti vecchi di millenni. La storia non insegna nulla, è la vecchia tiritera che si ripete.
Ma questa battaglia contro i mulini a vento sarà vinta, un giorno... spero di riuscire a vedere la vittoria prima di tirare le cuoia, comunque... morirei più felice. :d

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Siamo simili in molti modi, tu ed io. C'è qualcosa di oscuro in noi. Oscurità, dolore, morte. Irradiano da noi. Se mai amerai una donna, Rand, lasciala e permettile di trovare un altro uomo. Sarà il più bel regalo che potrai farle.
Che la pace favorisca la tua spada. Tai'shar Manetheren!


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borgata ha scritto:
Ekkekribbio... non c'era una pagina da linkare? :shock:

Shiva ha scritto:
Beh oddio tra uno stato democratco e uno dittatoriale credo ci sia una bella differenza no??? :wink:

Certo, ci mancherebbe. Ma per quanto difficile, niente vieta in linea teorica ad un dittatore di avere una politica illuminata e garantire quindi pari opportunità alle minoranze.

Shiva ha scritto:
Secondo me state pensando da adulti trasportati nel corpo di un bambino. [....]

Io credo che un bambino abbia bisogno di anni per assimilare certi valori, e li faccia propri solo ad una certa età.
Insomma, prova un anno a non dare i regali di natale al bambino, e a spiegargli che li hai dati ai bambini poveri perchè ne avevano più bisogno.
Anche se fino ad allora gli hai insegnato la generosità, come credi prenderebbe la cosa?
Secondo me in questo caso sei proprio tu che metti un adulto nel cervello dei bambini, attribuendogli capacità di comprensione che non hanno ancora.


Scusa ma rileggendo mi sono venute in mente altre cose..........quindi stando alle tue parole un bambino nasce con il concetto gia' chiaro del natale delle feste dei regali della religione etc etc etc ....quindi un bambino nasce gia' formato? E allora i genitori che ci stanno a fare? Servono solo ad imboccarlo a vestirlo e a cambiargli il pannolino e dargli la paghetta settimanale???? :roll:

E i bambini che il <Natale non lo festeggiano??? Sono tutti esauriti?? :lol:
E chi i regai non li ha perche' i genitori non possono permetterseli? Sono esauriti?
Visto che valgono gli esempi personali io sono figlio di una ragazza madre e come tale non ho vissuto una situazione economica adagiata (adesso e' diverso visto il mio lavoro :lol: )......non ho mai avuto problemi perche' non potevo permettermi zainetti "normali", libri nuovi o cose del genere.....non ho mica traumi :roll:
Cresciuto normalmente visto la grande testa e sacrifici di mia madre ed oggi a 29 anni (a dire il vero e' da quando ne avevo 20 e' cosi' )ho una posizione di rilievo, privilegiata non comune e non sono cresciuto in una famiglia STANDARD facendo di me comunque una persona sopra la media, come vogliamo metterla??? :lol:

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[...]

Non e' tempo per noi che non ci svegliamo mai
Abbiam sogni pero' troppo grandi e belli sai
Belli o brutti abbiam facce che pero' non cambian mai
Non e' tempo per noi e forse non lo sara' mai


[...]

Non e' tempo per noi che non ci adeguiamo mai
Fuorimoda, fuoriposto, insomma sempre fuori dai
Abbiam donne pazienti rassegnate ai nostri guai
Non e' tempo per noi e forse non lo sara' mai
Non e' tempo per noi che non vestiamo come voi
Non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi
Forse ingenui o testardi
Poco furbi casomai
Non e' tempo per noi e forse non lo sara' mai

_________________
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Muzedon ha scritto:
Shiva ha scritto:
se dirai a tuo figlio che i gay sono uguali agli altri e lo crescerai con questa convinzione pensi che quando ne incontrera' uno ci fara' caso rimanendo a bocca aperta o si comportera' in maniera consueta come fanno tutti i bambini che incontrano qualcosa che conoscono?


E sta proprio qui il problema, caro Shiva.
Certe persone NON vogliono dire così ai loro figli perchè non lo pensano. Se lo pensassero non avrebbero problemi a vedere coppie omo sposate, o che adottano un bimbo.
E' impossibile, che io (non io Muzedon, un io generico), che voglio discriminare i gay, insegni ai miei figli a rispettarli. ;)

Il problema di fondo è questo: chi li discrimina (si può dire quello che si vuole... si leggono belle parole, ma poi se non gli riconosci pari diritti è discriminazione) vedrà sempre in loro "diversi", ed insegnerà il suo modo di vedere ai figli, e così via, a meno di eccezioni (figli particolarmente intelligenti? :P)

Il mondo ci insegna una cosa: il "diverso" da noi fa paura ai deboli di spirito. Chi non ha nulla da temere non ha paura. Io non ho nulla da temere dai gay, non minano la stabilità dell'universo nè la continuazione della razza umana (essendo una piccola percentuale rispetto alla totalità... e poi chi ci dice che la continuazione della nostra infida razza sia il futuro migliore per il mondo?)

Purtroppo è vero, molte persone si rinchiudono dietro preconcetti vecchi di millenni. La storia non insegna nulla, è la vecchia tiritera che si ripete.
Ma questa battaglia contro i mulini a vento sarà vinta, un giorno... spero di riuscire a vedere la vittoria prima di tirare le cuoia, comunque... morirei più felice. :d


alla romana il pensiero di Muz risulta cosi'........ IL BUE CHE DICE CORNUTO ALL'ASINO :lol:

Ma siiiii che la vedrai sta vittoria magari ti invito pure al mio matrimonio ( 8-) ) emhhhh scusate ...... alla mia UNIONE CIVILE ( 8-) ) testimoni di nozza Nilreil e Borgata pensa che spasso :ahah:

Stavo anche pensando che se non riesco ad adottarli ne faccio 2 alla vecchia maniera :lol: (sempre che il mio apparato riproduttore funzioni in maniera "normale") chiamandoli Borgata e Nilreil e pensa te se il mio gene malato non si trasmette a nessuno dei 2..... :shock: .... e che crescono "normalemte" lavorando e costruendosi una famiglia "normale" e riproducendosi dando cosi' i loro contributo csocialmente utile (beh se ne faccio 2 anche io sono socialmente utile).........che bella rivincita sarebbe :wink:

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Muzedon ha scritto:
Shiva ha scritto:
se dirai a tuo figlio che i gay sono uguali agli altri e lo crescerai con questa convinzione pensi che quando ne incontrera' uno ci fara' caso rimanendo a bocca aperta o si comportera' in maniera consueta come fanno tutti i bambini che incontrano qualcosa che conoscono?


E sta proprio qui il problema, caro Shiva.
Certe persone NON vogliono dire così ai loro figli perchè non lo pensano. Se lo pensassero non avrebbero problemi a vedere coppie omo sposate, o che adottano un bimbo.
E' impossibile, che io (non io Muzedon, un io generico), che voglio discriminare i gay, insegni ai miei figli a rispettarli. ;)

Il problema di fondo è questo: chi li discrimina (si può dire quello che si vuole... si leggono belle parole, ma poi se non gli riconosci pari diritti è discriminazione) vedrà sempre in loro "diversi", ed insegnerà il suo modo di vedere ai figli, e così via, a meno di eccezioni (figli particolarmente intelligenti? :P)

Il mondo ci insegna una cosa: il "diverso" da noi fa paura ai deboli di spirito. Chi non ha nulla da temere non ha paura. Io non ho nulla da temere dai gay, non minano la stabilità dell'universo nè la continuazione della razza umana (essendo una piccola percentuale rispetto alla totalità... e poi chi ci dice che la continuazione della nostra infida razza sia il futuro migliore per il mondo?)

Purtroppo è vero, molte persone si rinchiudono dietro preconcetti vecchi di millenni. La storia non insegna nulla, è la vecchia tiritera che si ripete.
Ma questa battaglia contro i mulini a vento sarà vinta, un giorno... spero di riuscire a vedere la vittoria prima di tirare le cuoia, comunque... morirei più felice. :d


Cmq Muz tu che non vivi il problema in maniera diretta sei piu' catastrofico di me eh?!?!

E' pur vero che la storia si ripete cambiando di abito ma qualche passetto in avanti lo abbiamo fatto? Pensa che adesso se vado in giro per strada mano nella mano con in mio ragazzo ho il 30% delle possibilita' in meno di essere insultato e il 50% delle possibilita' in meno di essere picchiato :lol:

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Shiva ha scritto:
Cmq Muz tu che non vivi il problema in maniera diretta sei piu' catastrofico di me eh?!?!

E' pur vero che la storia si ripete cambiando di abito ma qualche passetto in avanti lo abbiamo fatto? Pensa che adesso se vado in giro per strada mano nella mano con in mio ragazzo ho il 30% delle possibilita' in meno di essere insultato e il 50% delle possibilita' in meno di essere picchiato :lol:


Un problema di un mio amico è un MIO problema.
Se qualcuno insulta un mio amico in mia presenza finisco io a fare a botte, non il mio amico, per il mio carattere (è già successo). :wink:
Sbagliato o no, è il mio modo di vivere l'amicizia, se l'amico è vero, allora anche io sono coinvoloto nei problemi di cui mi mette a parte.

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