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Xyatha
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 11:52 |
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Iscritto il: ven ago 12, 2005 23:11 Messaggi: 1555
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Khelden Tahl
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 13:01 |
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Iscritto il: sab feb 28, 2004 21:16 Messaggi: 6638 Località: Palermo
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Xyatha ha scritto: No, Khelden, non dimentico proprio niente. Stavo parlando del matrimonio civile. Sei tu che dimentichi di controllare quello di cui parli prima di intervenire a cavolo. 
Art. 122 Violenza ed errore.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
La cosa deve essere nata prima del consenso, ovvero prima di essersi sposati..
Ah poi dimmi dove hai letto che "Il matrimonio ( civile o religioso) e' orientato alla formazione di una famiglia tramite la procreazione."
A me non risulta che la Costituzione lo definisca in questo modo..
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Skaan Natsaclanee
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 13:12 |
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Iscritto il: ven set 03, 2004 23:47 Messaggi: 8034 Località: Roma
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dalla Costituzione Italiana:
Cita: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
_________________ https://pbs.twimg.com/profile_images/1121322043/antiK.jpg
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Khelden Tahl
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 13:29 |
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Iscritto il: sab feb 28, 2004 21:16 Messaggi: 6638 Località: Palermo
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Quindi?
Se ci sono figli, la materia è regolata come mi pare ovvio che sia.
Ma non dice che lo scopo del matrimonio è la procreazione, lo scopo del matrimonio è la creazione di un nucleo familiare.
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Kagura
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 14:37 |
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Iscritto il: gio apr 01, 2004 18:20 Messaggi: 5694 Località: Altopiano di Leng
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E' un buon inizio, speriamo che si continui senza troppe magagne.
_________________ "[...]vedete dei marinai che stanno scaricando delle tasse..." -Grande Pacho 'M Hell-
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Xyatha
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 15:17 |
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Iscritto il: ven ago 12, 2005 23:11 Messaggi: 1555
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Khelden, l'articolo che hai citato e' corretto, ma non e' l'unico articolo del matrimonio (e' piuttosto evidente che mancano alcune cose: ad esempio, dove e' la necessita' della diversita' di sesso? Se fosse solo quello che hai postato tu...).
Ce ne e' un altro che regola l'impotentia generandi e l'impotentia coeundi, come ti ho segnalato.
Ti potrei anche trovare il numero dell'articolo, ma la verita' e' che ho gia' messo via la roba di Medicina Legale e non mi va di scartabellarmi tutto l'archivio dei miei appunti e delle mie dispense.
(legittima domanda: che c'entra Medicina Legale col matrimonio?
Risposta: ci han fatto studiare tutte le leggi dove entra in gioco una qualsiasi possibilita' di medico che ci mette il naso, per il Matrimonio sia l'impossibilita' di intendere e di volere sia stabilire impotentia generandi e coeundi, sia le leggi su filiazione, paternita', nuovo matrimonio...)
Dunque. Il matrimonio religioso prevede come causa di nullita' matrimoniale l'impotentia coeundi, ma non l'impotentia generandi.
Il matrimonio civile prevede anche l'impotentia generandi in caso di mancanza fisica di un organo deputato alla procreazione.
Per quello che riguarda il fatto che il matrimonio abbia finalita' procreative, non c'e' SCRITTO, ma si evince tranquillamente dal fatto che l'impotentia generandi sia causa di nullita' matrimoniale.
Messa altrimenti: il matrimonio ha come fine la formazione di un nucleo familiare.
Il PACS, o DICO, ha come fine la regolazione delle norme tra DUE persone conviventi, senza pretese di formazione di famiglia.
Spero sia piu' chiaro cosa intendevo^^
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Khelden Tahl
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 16:52 |
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Iscritto il: sab feb 28, 2004 21:16 Messaggi: 6638 Località: Palermo
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Xyatha ha scritto: Khelden, l'articolo che hai citato e' corretto, ma non e' l'unico articolo del matrimonio (e' piuttosto evidente che mancano alcune cose: ad esempio, dove e' la necessita' della diversita' di sesso? Se fosse solo quello che hai postato tu...). Ce ne e' un altro che regola l'impotentia generandi e l'impotentia coeundi, come ti ho segnalato. Appena letto, non c'è nulla. Xyatha ha scritto: Ti potrei anche trovare il numero dell'articolo, ma la verita' e' che ho gia' messo via la roba di Medicina Legale e non mi va di scartabellarmi tutto l'archivio dei miei appunti e delle mie dispense. Cercalo  Io mi sono appena riletto tutta la parte del codice civile riguardante il matrimonio e non fa menzione di quella causa per la nullità.. Oh poi se riesci a trovarla ovviamente mi rimangio tutto eh  Xyatha ha scritto: Per quello che riguarda il fatto che il matrimonio abbia finalita' procreative, non c'e' SCRITTO, ma si evince tranquillamente dal fatto che l'impotentia generandi sia causa di nullita' matrimoniale.
Fammici pensare.. no.
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Xyatha
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 20:08 |
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Iscritto il: ven ago 12, 2005 23:11 Messaggi: 1555
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Cioe', secondo te io dovrei smontare di nuovo tutto il mio archivio degli esami dati solo per ritrovare il foglio della dispensa che riportava l'articolo in questione, considerando che tanto non mi credi per partito preso e stai sottilmente insinuando che me lo sono inventato?
Ma anche no  Ho di meglio da fare che passare una serata a smontare e a rimontare gli scaffali di camera mia, grazie.
Soprattutto se il fine e' dimostrare qualcosa a te.  Per quanto me ne importa...
Tanto troveresti cmq un motivo per dire che non e' vero, no?
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Khelden Tahl
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 21:06 |
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Iscritto il: sab feb 28, 2004 21:16 Messaggi: 6638 Località: Palermo
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[Edit by Muze]
Sei pure moderatore, seppur di altre sezioni. Modera le espressioni "colorite", esistono tante espressioni in italiano per esprimere il medesimo concetto. Ti suggerisco "non me ne importa nulla".
Grazie.
[/Edit by Muze]
Ma guarda, a me di avere ragione, *importa ben poco*, non devo dimostrare a nessuno di aver studiato.
Semplicemente ho sempre saputo che l'incapacità di procreare può portare all'annullamento solo se il partner sterile/impotente etc. è conscio della sua situazione e non lo dichiara prima del fatidico SI
Ho controllato il codice civile e conferma quanto sapevo, poi sono sempre pronto a smentite
EDIT by Me: Muze  PPRR
_________________
Ultima modifica di Khelden Tahl il ven feb 09, 2007 21:50, modificato 1 volta in totale.
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Hextar
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Oggetto del messaggio: Inviato: ven feb 09, 2007 21:28 |
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Iscritto il: dom apr 18, 2004 00:33 Messaggi: 1495 Località: Cagliari credo...
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L'argomento interessa anche me sebbene fino ad ora mi sia sempre limitato a leggere su questo forum.
Senza smontare gli scaffali di camera di Xyatha sulla rete ho trovato questo:
Alcune malattie della sfera sessuale hanno degli inevitabili risvolti giuridici, possono, a volte, condurre a vere e proprie azioni dirette a cambiare lo stato delle persone. Evidente in tal senso è ciò a cui può condurre l'impotenza: chi è impotente o chi subisce l'impotenza del proprio partner può agire per vedere riconosciuto nullo il proprio matrimonio. Può agire sia in sede civile, sia in sede ecclesiastica (qualora abbia celebrato matrimonio religioso), vediamo come e in quali casi.
Impotenza L’impotenza, ossia l’incapacità al rapporto sessuale o alla procreazione, è rilevante, in maniera diversa, sia per il diritto civile che per il diritto canonico. L’incapacità al rapporto sessuale si chiama impotentia coeundi, mentre l’incapacità ad avere figli, pur essendo in grado di compiere l’atto sessuale, si chiama impotentia generandi (o sterilità).
Per il diritto civile l’impotenza, sia coeundi che generandi, non è considerata un impedimento al matrimonio, un’eccezione è prevista dall’art. 122 c.civ. ove è stabilito che: “Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato … dato per effetto dell’errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: 1) L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; …”. Dalla lettera del c. civ. si desume con chiarezza che l’impotenza può divenire motivo di invalidità solo se ignorata dall’altro coniuge e qualora quest’ultimo ritenga la qualità mancante essenziale per il consenso. Nel conseguente processo è necessario dimostrare che il coniuge caduto in errore non si sarebbe sposato nell’eventualità che avesse conosciuto la verità, è necessario inoltre che lo stesso interrompa la convivenza entro e non oltre un anno da tale scoperta. Per il diritto civile l’uomo affetto da impotenza, sia generandi, sia coeundi, può agire per il disconoscimento del figlio concepito nel matrimonio.
Nel diritto canonico l’impotentia coeundi continua a sussistere come autonomo impedimento dirimente del matrimonio, qualora sussista prima delle nozze e sia incurabile. L’impotentia generandi può costituire motivo di nullità quando è ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione delle nozze, tale ignoranza deve essere frutto di un raggiro. L’ impotentia è regolata dal canone 1084 del Codice di Diritto Canonico, ove leggiamo: “L’impotenza a compiere l’atto sessuale antecedente e permanente, sia da parte dell’uomo che da parte della donna, sia assoluta sia relativa, per sua stessa natura dirime il matrimonio … La sterilità non proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto dell’ can. 1098”, in quest’ultimo can. è disposto che: “chi contrae matrimonio, ingannato con dolo provocato per ottenerne il consenso e riguardante una qualità dell’altro contraente, che per sua natura può gravemente perturbare la comunanza della vita coniugale, contrae invalidamente”. L’impedimento di impotenza è un impedimento naturale dal quale nessuna autorità umana può dispensare. Consiste, secondo il legislatore canonico, nella incapacità di compiere o portare a termine l’atto sessuale ordinato alla procreazione. Perché sia motivo di nullità deve essere: a) antecedente (l’impotenza sopraggiunta non invalida il matrimonio); b) perpetua (per il diritto canonico è perpetua anche quando la guarigione si possa ottenere soltanto con il ricorso a mezzi straordinari che comportino un grave pericolo, in medicina è considerata perpetua solo quando sia incurabile); c) certa (qualora vi sia un dubbio sull’impotenza di una delle parti contraenti il matrimonio gode del favore del diritto). L’impotenza può essere riconosciuta o con un vero e proprio processo di nullità o con la richiesta di una dispensa super rato, quest’ultima è una particolare procedura della Chiesa che termina con la concessione di una grazia e non con una sentenza.
Fonte: http://www.medicinasessuale.it/ms/domen ... otenza.asp
Mi pare essere comunque scritto di proprio pugno da un avvocato, e vista la questione controversa desumo che essendo la legge non chiara in proposito la questione sia vista in maniera diversa da studio legale a studio legale, o meglio, da cliente a cliente.
Come si guadagnerebbero da vivere se no gli avvocati se non "intendendo" leggi come queste? -_-'
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Xyatha
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Oggetto del messaggio: Inviato: sab feb 10, 2007 00:26 |
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Iscritto il: ven ago 12, 2005 23:11 Messaggi: 1555
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Tutto corretto, continua ad essere mancante la parte che dico io. Per il resto e' tutto perfetto.
Ah, Khelden, mi fa piacere sapere che non te ne importa, perche' se lo pensavo prima certo adesso ancora di piu' non sono disposta a perdere tempo per uno che mi replica con insulti cosi' forti da obbligare il Muze a intervenire personalmente per cancellarli.
Au Revoir.
Se e quando avro' tempo andro' alla caccia della postilla perduta.  ma certo non in settimana, ho due esami.
Magari quando li ho finiti, tanto devo mettere in archivio la roba di sti esami...
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Skaan Natsaclanee
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Oggetto del messaggio: Inviato: sab feb 10, 2007 00:56 |
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Iscritto il: ven set 03, 2004 23:47 Messaggi: 8034 Località: Roma
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Mode MOD ON
certo, scaldarsi per così poco non mi sembra il caso. Tutti sono liberi di esprimere le loro opinioni e i propri punti di vista magari cercando di fare proseliti, ma cerchiamo di non scaldarci troppo per qualcosa che alla fine è una discussione fra persone civili.
Mode MOD OFF
Tutto questo discorso giuridico sul matrimonio, è interessante, ma non calzante appieno col topic che riguarda in primis i PACS anche se è difficile non parlare del matrimonio anche solo per fare raffronti.
Possiamo dire molte cose, ma più che altro mi piacerebbe sapere cosa ne pensa qualcuno fortemente conservatore o cattolico della cosa.
Se ne parlo io ateo anticlericale col Muze, va a finire che diciamo le stesse cose 
_________________ https://pbs.twimg.com/profile_images/1121322043/antiK.jpg
Ultima modifica di Skaan Natsaclanee il sab feb 10, 2007 00:57, modificato 1 volta in totale.
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Xyatha
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Oggetto del messaggio: Inviato: sab feb 10, 2007 00:57 |
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Iscritto il: ven ago 12, 2005 23:11 Messaggi: 1555
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Mi autocorreggo.
Ve l'ho trovata, cosi' potete andare a guardare e non discutete piu'.
E' la legge n.150/1975, Articolo 123, comma 2, che prescrive che l'impotentia generandi e' causa di nullita' matrimoniale se dipende da mancanza fisica di un organo e purche' denunciata rigorosamente entro i 3 mesi dalla scoperta.
Spero che questo chiuda la storiella, eh?^^
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Khelden Tahl
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Oggetto del messaggio: Inviato: sab feb 10, 2007 09:45 |
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Iscritto il: sab feb 28, 2004 21:16 Messaggi: 6638 Località: Palermo
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Xyatha ha scritto: Tutto corretto, continua ad essere mancante la parte che dico io. Per il resto e' tutto perfetto.
Ah, Khelden, mi fa piacere sapere che non te ne importa, perche' se lo pensavo prima certo adesso ancora di piu' non sono disposta a perdere tempo per uno che mi replica con insulti cosi' forti da obbligare il Muze a intervenire personalmente per cancellarli.
Au Revoir.  Hai un'immaginazione ben fervida, la frase era una versione un po' colorita di "mi importa ben poco".. un toscanismo  Xyatha ha scritto: Mi autocorreggo. Ve l'ho trovata, cosi' potete andare a guardare e non discutete piu'.
E' la legge n.150/1975, Articolo 123, comma 2, che prescrive che l'impotentia generandi e' causa di nullita' matrimoniale se dipende da mancanza fisica di un organo e purche' denunciata rigorosamente entro i 3 mesi dalla scoperta.
Spero che questo chiuda la storiella, eh?^^
Oh, bòn, visto che perdi tempo per me?
Uff su internet riesco a trovare soltanto la legge 151 del 1975 (chissà perchè  ), ma sarò buono e mi fiderò fino a prova contraria
Ah, in che senso "denunciata entro i 3 mesi dalla scoperta"?
Il partner "sano" per avere l'annullamento deve chiederlo entro 3 mesi dalla scoperta?
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Skaan Natsaclanee
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Oggetto del messaggio: Inviato: sab feb 10, 2007 10:57 |
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Iscritto il: ven set 03, 2004 23:47 Messaggi: 8034 Località: Roma
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non la trovi perché mi sembra di ricordare che sia una sentenza della corte di cassasione.
a tal riguardo ho trovato questo commento:
Cita: Addirittura va scoperto l'altarino della inaffrontabilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 107 c.c. nella parte in cui non prevede che il matrimonio possa essere contratto tra persone dello stesso sesso. Il matrimonio è consortium omnis vitae, l'unione di due esistenze; i suoi fini fondamentali sono riassunti dagli obblighi di fedeltà e di coabitazione, di assistenza morale, di collaborazione, contribuzione e assistenza materiale, fini ai quali è estranea la prospettiva, solo eventuale, della procreazione. La stabile convivenza omosessuale che persegua le stesse finalità non è una situazione diversa, da trattare in maniera diseguale. A tal proposito, l'irrealizzabilità di tale fine non costituisce, impedite essendone le parti, una causa di nullità del vincolo, e solo in certi casi (impotentia coeundi) di annullabilità per errore essenziale (diversamente, ante la l. 150/1975, l'art. 123, comma 2, sulla impotentia generandi, pur sempre causa di mera annullabilità da denunziare nel rigorosissimo termine di tre mesi, e purché dipendesse dalla mancanza di organi necessari alla procreazione). Tale finalità, il canonico bonum prolis, è la sola che sorregga la necessaria eterosessualità delle nozze (14). Ma, come visto, non è essenziale.
_________________ https://pbs.twimg.com/profile_images/1121322043/antiK.jpg
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